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Norme Associative - Statuto |
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Dell’associazione denominata “Associazione Culturale e Ricreativa S. VITO MARTIRE ”
TITOLO
I DENOMINAZIONE
– SEDE ARTICOLO
1 È costituita l’Associazione denominata “ Associazione Culturale e Ricreativa SAN VITO MARTIRE ” con sede in Avigliano (PZ). L’Associazione non ha scopo di lucro, è aconfessionale e apartitica e potrà istituire delegazioni e sezioni in altre località. ARTICOLO
2 L’Associazione ha sede presso la sacrestia della chiesa di S. VITO MARTIRE piazzale S. VITO Avigliano (PZ). In futuro la sede dell’Associazione potrà essere trasferita. TITOLO
II SCOPI
ED ATTIVITÀ ARTICOLO
3 L’Associazione persegue i seguenti scopi: ripristinare e mantenere le tradizioni Aviglianesi; contribuire al progresso culturale, sociale e artistico; favorire la solidarietà e la convivenza fra gli uomini.
ARTICOLO
4 Per il perseguimento dei suddetti scopi l’Associazione potrà attuare o favorire qualunque iniziativa, strumento, attività che riterrà opportuna. Al solo scopo esemplificativo si prevede le seguenti attività:
ARTICOLO
5 L’Associazione può collaborare con persone, enti, associazioni e comitati che svolgono attività uguali o simili a quelle di questa associazione. ARTICOLO
6 Tutti, anche persone che non fanno parte dell’Associazione, possono proporre iniziative di attività. Sarà poi cura del Comitato Direttivo dell’Associazione decidere di svolgere oppure no l’attività proposta. ARTICOLO
7 Anche persone che non fanno parte dell’Associazione possono partecipare alla realizzazione delle attività.
ARTICOLO
8 L’Associazione non ha fine di lucro, ma potrà svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento e la realizzazione degli scopi dell’Associazione. ARTICOLO
9 L’Associazione potrà aderire alle associazioni e comitati che operano per il raggiungimento di scopi affini o complementari ai propri. L’Associazione potrà aderire alle associazioni di rappresentanza, tutela e assistenza delle associazioni.
TITOLO
III ASSOCIATI ARTICOLO
10 Il numero degli associati è illimitato. Possono associarsi persone fisiche, enti, persone giuridiche, associazioni, movimenti, centri culturali, centri studi e comitati che si riconoscono negli scopi sopra enunciati e che ne facciano richiesta scritta all’Associazione. Le persone fisiche per associarsi devono aver compiuto i 15 anni di età.
ARTICOLO
11 Nell’Associazione si distinguono:
Sono soci fondatori coloro che intervengono all’atto costitutivo e danno vita alla prima fase degli organi sociali. E’ tuttavia facoltà del Comitato Direttivo dell’Associazione assimilare altri soci ai soci fondatori attribuendo loro le medesime prerogative. Sono soci ordinari tutti coloro che, avendo accettato totalmente il presente statuto e l’eventuale regolamento interno ed essendosi impegnati a rispettare gli scopi dell’Associazione condividendone lo spirito, ne hanno fatto richiesta all’Associazione o sono stati chiamati a far parte dell’Associazione dal Comitato Direttivo. Sono soci onorari tutti coloro che su delibera del Comitato Direttivo vengono chiamati a far parte dell’Associazione per i particolari meriti loro riconosciuti in relazione agli scopi sociali. I soci onorari non sono tenuti obbligatoriamente al versamento di alcune delle quote associative, ed ogni loro eventuale partecipazione finanziaria avrà carattere di spontanea donazione.
ARTICOLO
12 Le domande per l’ammissione all’Associazione devono essere presentate al Comitato Direttivo il quale delibererà discrezionalmente senza obbligo di motivare la decisione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. ARTICOLO
13 La collaborazione dei soci nella forma dell’autogestione per il raggiungimento degli scopi sociali è gratuita, e non è considerata in alcun modo attività lavorativa dipendente. L’autogestione è promossa e regolata dal comitato direttivo.
ARTICOLO
14 I soci che abbiano receduto, che siano esclusi, o abbiano cessato di appartenere all’Associazione non possono richiedere la restituzione delle quote associative versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione. TITOLO
IV ORGANI
DELL’ASSOCIAZIONE ARTICOLO
15 Sono organi dell’Associazione:
ARTICOLO
16 Sono compiti dell’Assemblea:
L’Assemblea, salvo assenza o impedimento, è presieduta dal Presidente ( a tal proposito si rinvia all’articolo 19 ). Essa è convocata anche fuori della sede sociale obbligatoriamente almeno una volta all’anno dal Comitato Direttivo. Dovrà essere convocata inoltre dal Comitato Direttivo entro 45 giorni qualora pervenga richiesta motivata da almeno 1/3 (un terzo) degli associati. Le convocazioni debbono farsi mediante avviso pubblicato con affissione davanti o a fianco alla porta dell’ingresso principale della sede sociale contenente l’indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, delle date della prima e seconda convocazione e del luogo ove si terrà la riunione. Il Comitato Direttivo, discrezionalmente, può anche adottare, di volta in volta, altre forme di convocazione che vanno ad integrare e non a sostituire la forma di convocazione stabilita in questo statuto che resta la forma di convocazione principale. Per la validità dell’Assemblea in prima convocazione è necessaria la presenza dei 2/3 (due terzi) dei soci e la relativa deliberazione dovrà essere adottata a maggioranza; in seconda convocazione l’Assemblea sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibererà a maggioranza. Le delibere aventi per oggetto modificazioni del presente statuto devono essere assunte con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei soci fondatori e di almeno la metà degli altri associati. ARTICOLO
17 Il Comitato Direttivo è composto da tre a dodici membri nominati dall’Assemblea; almeno i 2/3 (due terzi) dei membri del Comitato Direttivo devono essere scelti tra i soci fondatori. Possono essere eletti componenti del Comitato Direttivo solo i soci maggiorenni. Il Comitato Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente. Il Comitato Direttivo dura in carica 3 anni, ed i suoi componenti sono rieleggibili. Il Comitato Direttivo è incaricato di tutte le pratiche inerenti la vita e gli scopi dell’Associazione della quale ha piena responsabilità di fronte a enti e a terzi, avendo poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione quali ad esempio:
Il Comitato Direttivo è convocato dal presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi membri. Le riunioni sono valide quando interviene la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
ARTICOLO
18 Il Comitato d’Onore (o scientifico), qualora nominato, è formato da eminenti personalità del mondo sociale, politico, religioso ed accademico. Il Comitato d’Onore è nominato dal Comitato Direttivo e collabora all’organizzazione e alla gestione delle varie attività dell’Associazione. ARTICOLO
19 Il presidente rappresenta a tutti gli effetti l’Associazione ed inoltre:
In caso di impedimento o di assenza del presidente lo sostituisce il Vice Presidente. In caso dì assenza o impedimento anche del Vice Presidente lo sostituisce il membro anziano del Comitato Direttivo. TITOLO
V PATRIMONIO
DELL’ASSOCIAZIONE ARTICOLO
20 Il patrimonio dell’Associazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione non ché:
I mezzi finanziari verranno gestiti dal Comitato Direttivo con criteri ispirati ad una sana e seria nonché oculata amministrazione. ARTICOLO
21 L’esercizio finanziario ha inizio il l’ gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. TITOLO
VI SCIOGLIMENTO ARTICOLO
22 In caso di scioglimento, il Comitato Direttivo determinerà le modalità della liquidazione destinando il residuo patrimonio sociale ad associazioni o enti non aventi scopo di lucro e che perseguono scopi analoghi. TITOLO
VII CONCLUSIONE ARTICOLO
23 Per tutto quanto non espressamente previsto in questo statuto si rinvia alle normative vigenti in materia e all’eventuale regolamento interno da redigersi da parte del Comitato Direttivo.
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